Sez. 2, Sentenza n. 5624 del 07/11/1984 (Rv. 437301 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINE E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE - PRESUNZIONE DI COLPA "IURIS TANTUM" A CARICO DELL'APPALTATORE - PROVA CONTRARIA - REQUISITO.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINE E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE - PRESUNZIONE DI COLPA "IURIS TANTUM" A CARICO DELL'APPALTATORE - PROVA CONTRARIA - REQUISITO.*
L'art. 1669 cod. civ. pone a carico dell'appaltatore una presunzione di colpa iuris tantum, la quale, verificandosi la rovina o il pericolo di rovina, ovvero la sussistenza, nell'opera, di gravi difetti - da provarsi dal committente che invochi, anche in giudizio, la responsabilità - può essere vinta dall'appaltatore con la dimostrazione della responsabilità esclusiva (non concorrente) del committente o del suo direttore dei lavori, o anche del progettista, per avere esso appaltatore agito senza alcun margine di autonomia quale nudus minister, per l'insistenza dello stesso committente e a rischio di questo. In tale caso, però, l'appaltatore, per poter andare esente da responsabilità, qualora non abbia inteso o non abbia potuto avvalersi dei rimedi previsti dall'art. 1660 cod. civ. per apportare al progetto le variazioni necessarie a che l'opera possa essere eseguita a regola d'arte; non può limitarsi a dimostrare di avere suggerito soluzioni più valide, occorrendo invece che egli provi, oltre al dissenso da lui manifestato a compiere l'opera secondo le modalità a suo tempo stabilite, anche di essere stato cionondimeno richiesto di eseguirle ugualmente a rischio del committente, potendo solo in tal caso essere considerato come mero esecutore del volere di quest'ultimo, senza alcun margine di autonomia. (V 821/83, mass n 425574).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1660, Cod. Civ. art. 1667, Cod. Civ. art. 1669, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)