Sez. 2, Sentenza n. 821 del 29/01/1983 (Rv. 425574 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITÀ - DELLO APPALTATORE - OBBLIGO DELL'APPALTATORE DI CONTROLLARE LA BONTÀ DEL PROGETTO O DELLE ISTRUZIONI IMPARTITE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - LIMITI.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITÀ - DELLO APPALTATORE - OBBLIGO DELL'APPALTATORE DI CONTROLLARE LA BONTÀ DEL PROGETTO O DELLE ISTRUZIONI IMPARTITE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - LIMITI.*
L'appaltatore è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni tecniche, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente ed ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo. Pertanto, in Mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera senza potere invocare il concorso di colpa del progettista o del committente.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1667, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)