Sez. 2, Sentenza n. 4204 del 06/05/1987 (Rv. 452958 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITÀ - DELLO APPALTATORE - OBBLIGO DELL'APPALTATORE DI CONTROLLARE LA BONTÀ DEL PROGETTO O DELLE ISTRUZIONI IMPARTITE - SUSSISTENZA - LIMITI - CONSEGUENZE - PROGETTO REDATTO DA INGEGNERE O ARCHITETTO SPECIALIZZATO - AFFIDAMENTO DELL'OPERA AD IMPRESA PRIVA DI PROFESSIONISTA DI CAPACITÀ TECNICA PARI A QUELLA DEL PROGETTISTA - MANCATA PATTUIZIONE CON L'IMPRESA APPALTATRICE PER L'AFFIDAMENTO A UN TALE PROFESSIONISTA DELLA REALIZZAZIONE DEL MANUFATTO - RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITÀ - DELLO APPALTATORE - OBBLIGO DELL'APPALTATORE DI CONTROLLARE LA BONTÀ DEL PROGETTO O DELLE ISTRUZIONI IMPARTITE - SUSSISTENZA - LIMITI - CONSEGUENZE - PROGETTO REDATTO DA INGEGNERE O ARCHITETTO SPECIALIZZATO - AFFIDAMENTO DELL'OPERA AD IMPRESA PRIVA DI PROFESSIONISTA DI CAPACITÀ TECNICA PARI A QUELLA DEL PROGETTISTA - MANCATA PATTUIZIONE CON L'IMPRESA APPALTATRICE PER L'AFFIDAMENTO A UN TALE PROFESSIONISTA DELLA REALIZZAZIONE DEL MANUFATTO - RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
L'appaltatore è obbligato a controllare la bontà del progetto predisposto o fatto predisporre dal committente e delle istruzioni impartite dal medesimo, ma solo nel limite delle proprie cognizioni tecniche, cioè nel limite in cui le carenze del progetto siano rilevabili con la normale diligenza. Pertanto, nel caso di progetto di una costruzione (o di una speciale palificazione per fondazioni) redatto da un ingegnere o architetto specializzato nei calcoli del cemento armato, se il committente affida, poi, l'esecuzione della opera ad un'impresa che non risulta avere nella propria organizzazione un professionista di capacità tecnica pari a quella del progettista, né stabilisce contrattualmente che ad un tale professionista la impresa appaltatrice debba comunque affidarsi per la realizzazione del manufatto, il committente stesso assume su di sè le conseguenze derivanti dagli errori progettuali quando l'appaltatore non sia in grado di rilevarli con la normale diligenza, ovvero con la applicazione delle ordinarie cognizioni tecniche proprie di un comune imprenditore edile. (V 5009/85, mass n 442350; (V 5624/84, mass n 437301; (V 4352/84, mass n 436254; (V 821/83, mass n 425574; (V 4473/82, mass n 422467).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)