Sez. 4 - , Sentenza n. 58243 del 26/09/2018 Ud. (dep. 27/12/2018) Rv. 274950 - 01
REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO | Sindaco - Posizione di garanzia a tutela dell’incolumità dei cittadini - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.
REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO
Il sindaco, in base agli artt. 50 e 54 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, è titolare di una posizione di garanzia a tutela dell'incolumità pubblica in quanto, pur essendo privo di poteri di concreta gestione, deve svolgere un ruolo di vigilanza e controllo sull'operato dei suoi dirigenti, e dispone di mezzi idonei a sollecitare gli interventi necessari ad impedire eventi dannosi nonché del potere sostitutivo di intervento nelle situazioni contingibili e urgenti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva riconosciuto la responsabilità del sindaco, a conoscenza della situazione di pericolo per l'incolumità e la sicurezza pubblica, in relazione ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose cagionati dall'aggressione di un rilevante numero di cani detenuti da un cittadino in un terreno non recintato).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 50 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 54 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 107
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)