Sez. 2, Sentenza n. 17625 del 10/08/2007 (Rv. 600177 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Procedimento di cui agli artt. 22 e seguenti della legge n. 689 del 1981 - Ricorrente - Integrazione dei motivi fatti valere nel ricorso o deduzione di nuovi motivi nel corso del giudizio - Ammissibilità - Esclusione - Resistente - Deduzione di motivi o circostanze diversi da quelli enunciati con l'ingiunzione - Ammissibilità - Esclusione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Il giudizio di accertamento della pretesa sanzionatoria dell'amministrazione, introdotto con ricorso in opposizione, ai sensi dell'art.22 legge 24 novembre 1981 n.689, è delimitato per l'opponente dalla causa petendi fatta valere con quel ricorso e per l'amministrazione dal divieto di dedurre motivi o circostanze diverse da quelli enunciati con l'ingiunzione, a fondamento della pretesa sanzionatoria.
Riferimenti normativi: Legge 25/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 25/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)