Sez. 2, Sentenza n. 1124 del 24/02/1986 (Rv. 444625 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - PRONUNCIA DI INCOMPETENZA - CONDANNA DELLA PARTE ISTANTE NEL PROCEDIMENTO RIVELATOSI INUTILE - NECESSITÀ - LIMITI.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - PRONUNCIA DI INCOMPETENZA - CONDANNA DELLA PARTE ISTANTE NEL PROCEDIMENTO RIVELATOSI INUTILE - NECESSITÀ - LIMITI.*
Il giudice, che dichiari la propria incompetenza chiudendo il processo davanti a sè, deve porre a carico della parte che abbia dato causa alla fase processuale rivelatasi inutile le spese che l'altra parte abbia dovuto sostenere in conseguenza della instaurazione di tale fase, trovando la condanna alle spese processuali il suo fondamento nel principio di causalità, salvo il discrezionale ricorso allo strumento correttivo della compensazione totale o parziale delle spese stesse. (V 2266/84, mass n 434316; (V 5914/81, mass n 416679; (V 1557/81, mass n 416280).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)