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Sez. 1, Sentenza n. 30526 del 08/07/2011 Cc. (dep. 01/08/2011) Rv. 250911 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Richiesta presentata presso altro Tribunale - Decorrenza del termine per la decisione - Individuazione.
Stato
decisa il 2011-07-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250911-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

La presentazione della richiesta di riesame nella cancelleria di un tribunale diverso da quello competente comporta che i termini per la trasmissione degli atti e per la decisione decorrano dal giorno in cui la richiesta perviene alla cancelleria del tribunale competente e non da quello dell'originaria presentazione, restando a carico delle parti richiedenti il lasso di tempo intercorrente tra la presentazione o spedizione e la ricezione della richiesta da parte di quest'ultimo ufficio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)