diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2430 del 23/03/1999 Cc. (dep. 17/06/1999) Rv. 213876 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE DETENTIVE | Pene detentive brevi - Sospensione della esecuzione - Condannato in stato di custodia cautelare - Sospensione dell'ordine di esecuzione - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1999-03-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213876-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE DETENTIVE

Per espressa previsione del comma 9 dell'art.656 cod.proc.pen., come sostituito dall'art.1 della legge n.165 del 1998, il provvedimento di sospensione dell'ordine di esecuzione, previsto per le condanne a pene detentive brevi, non può essere adottato quando il condannato si trovi in stato di custodia cautelare in carcere all'atto del passaggio in giudicato della sentenza. Tale deroga è del tutto razionale ed in linea con il principio sancito dall'art.27, terzo comma, Cost., in quanto, mentre può fondatamente presumersi una ridotta pericolosità - con conseguente prognosi di applicabilità dei benefici penitenziari - riguardo al condannato a pena breve che si trovi in stato di libertà al momento in cui la sentenza diviene definitiva, vige la presunzione inversa nei confronti del sottoposto alla custodia in carcere, poiché tale cautela può essere applicata solo quando ricorrono, nel grado più elevato, rilevanti esigenze di tutela degli interessi della collettività o pericolo di fuga.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 656 CORTE COST., Legge 27/05/1998 num. 165 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)