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Sez. 2, Sentenza n. 5143 del 03/11/1999 Cc. (dep. 29/11/1999) Rv. 214665 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE DETENTIVE | Pene detentive brevi - Sospensione dell'esecuzione - Condannato in espiazione di pena detentiva - Operatività - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-11-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214665-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE DETENTIVE

La sospensione dell'esecuzione della pena detentiva prevista dal comma 5 dell'art. 656 cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 1 l. 27 maggio 1998, n. 165, opera esclusivamente in favore del condannato non detenuto. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato la decisione del giudice dell'esecuzione il quale aveva sospeso l'ordine di esecuzione emesso dal pubblico ministero nei confronti di soggetto che, all'atto della notifica, scontava in regime di detenzione domiciliare la condanna di cui a precedente ordine di esecuzione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 656 CORTE COST., Legge 27/05/1998 num. 165 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)