Sez. L, Sentenza n. 1409 del 24/02/1990 (Rv. 465512 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - CUMULABILITÀ - DISCIPLINA EX ART. 19 LEGGE N. 843 DEL 1978 - PENSIONE CONSORTILE PREVISTA DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA PER I DIPENDENTI DI CONSORZI DI BONIFICA - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE - ADEGUAMENTI AL COSTO DELLA VITA PER TALE PENSIONE - EROGAZIONE - SOSPENSIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - CUMULABILITÀ - DISCIPLINA EX ART. 19 LEGGE N. 843 DEL 1978 - PENSIONE CONSORTILE PREVISTA DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA PER I DIPENDENTI DI CONSORZI DI BONIFICA - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE - ADEGUAMENTI AL COSTO DELLA VITA PER TALE PENSIONE - EROGAZIONE - SOSPENSIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Con riguardo alla speciale disciplina del cumulo di pensioni prevista dall'art. 19 della legge n. 843 del 1978 - che prevede in generale che ogni trattamento collegato con le variazioni del costo della vita sia erogato una sola volta ove il lavoratore sia titolare di più pensioni a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria per i.V.S. dei lavoratori dipendenti o delle gestioni dei lavoratori autonomi o a carico delle gestioni obbligatorie di previdenza sostitutive o comunque integrative dell'a.G.o. O che ne comportino l'esclusione o l'esonero - la pensione consortile - contemplata dalla contrattazione collettiva per i dipendenti dei consorzi di bonifica nel caso in cui il dipendente opti per tale trattamento in sostituzione dell'indennità di anzianità (nel regime anteriore alla legge n. 297 del 1982) secondo parametri determinati dalla contrattazione collettiva ed in misura riducibile in caso di concorso con la pensione INPS - non rientra nella previsione dell'art. 19 cit. E quindi non può essere sospesa l'erogazione (anche) degli adeguamenti al costo della vita contrattualmente previsti per la pensione consortile suddetta, perché quest'ultima non comporta l'esclusione o l'esonero dall'a.G.o., ne è integrativa della stessa, ma si fonda su un libero atto di autonomia privata (ed in tal senso non è obbligatoria ex lege), connotazione questa che non è venuta meno per il fatto che il C.C.n.L. 20 aprile 1951, disciplinante la detta pensione, sia stato esteso erga omnes con DPR 14 luglio 1959 n. 741. (V 543/89, mass n 461644; (V 32464/88, mass n 458685; (V 4397/87, mass n 453130; (V 2444/85, mass n 440285).*
Riferimenti normativi: DPR 14/07/1959 num. 741 CORTE COST., Legge 21/12/1978 num. 843 art. 19 CORTE COST., Contr. Coll. 20/04/1951
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)