Sez. 3, Sentenza n. 7665 del 25/06/1996 Ud. (dep. 02/08/1996) Rv. 205727 - 01
Reati contro l'ordine pubblico - Contravvenzioni - In genere | Subappalto o cottimo non autorizzato di opere pubbliche - Art. 21 legge 13 settembre 1982, n. 646 - Momento di consumazione del reato - Indicazione.
Reati contro l'ordine pubblico - Contravvenzioni - In genere
In tema di divieto di subappalto o cottimo di opere riguardanti la pubblica amministrazione senza autorizzazione, il reato si perfezionava prima dell'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1994, n. 109 con la stipula del contratto senza il preventivo rilascio del suddetto provvedimento abilitativo; rilascio, che dopo il decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 poteva avvenire anche mediante silenzio-assenso e che attualmente deve esistere prima del concreto inizio dei lavori nel solo caso in cui sia stato eseguito in modo puntuale il procedimento di cui al comma terzo dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, giĆ sostituito dall'articolo 34 del D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406 e modificato ulteriormente dall'art. 34 della legge n. 109 del 1994.
Riferimenti normativi: Legge 13/09/1982 num. 646 art. 21 CORTE COST., Legge 19/03/1990 num. 55 art. 18 com. 3, Decreto Legisl. 19/12/1991 num. 406 art. 34, Legge 11/02/1994 num. 109 art. 34
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)