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Sez. U, Sentenza n. 3815 del 29/08/1989 (Rv. 463696 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE - DECESSO DELLA PARTE COSTITUITA NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI APPELLO PRIMA DELLA CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE - NOTIFICA DEL RICORSO PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - VALIDITÀ - CONOSCENZA ALIUNDE DEL DECESSO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1989-08-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463696-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE - DECESSO DELLA PARTE COSTITUITA NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI APPELLO PRIMA DELLA CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE - NOTIFICA DEL RICORSO PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - VALIDITÀ - CONOSCENZA ALIUNDE DEL DECESSO - IRRILEVANZA.*

Il decesso della parte costituita, nel corso del giudizio d'appello, prima della chiusura della discussione, trova compiuta regolamentazione nelle Disposizioni dell'art. 300 cod. proc. civ., e, pertanto, ove non venga dichiarato o notificato su iniziativa del procuratore, non incide sul processo e sull'operatività del mandato alla lite, con la conseguenza che il ricorso per Cassazione è validamente notificato presso il procuratore stesso, a norma dello art. 330 primo comma cod. proc. civ., indipendentemente della circostanza che il notificante abbia acquisito conoscenza "aliunde" dell'evento. (V 1228/84, mass n 433371).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)