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Sez. 1, Sentenza n. 1940 del 16/11/1983 Cc. (dep. 14/12/1983) Rv. 161720 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - CASI IN CUI IL BENEFICIO PUÒ ESSERE CONCESSO - CRITERI - ESIGENZE PROCESSUALI E TUTELA DELLA COLLETTIVITÀ - ASSENZA DI ENTRAMBE LE ESIGENZE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1983-11-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/161720-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - CASI IN CUI IL BENEFICIO PUÒ ESSERE CONCESSO - CRITERI - ESIGENZE PROCESSUALI E TUTELA DELLA COLLETTIVITÀ - ASSENZA DI ENTRAMBE LE ESIGENZE - NECESSITÀ.*

Ai fini del diniego del beneficio della libertà provvisoria - nei casi in cui la concessione dello stesso è dalla legge consentito - è sufficiente il giudizio negativo espresso dal giudice anche in ordine ad una sola delle esigenze tutelate dall'ordinamento (pericolo di inquinamento delle prove e tutela della collettività). (Conf mass n 156382; (Conf mass n 156368; (Conf mass n 153119; (Conf mass n 151947; (Conf mass n 158143).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST., Legge 22/05/1975 num. 152 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)