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Sez. 2, Sentenza n. 693 del 10/03/1971 (Rv. 350468 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1971-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350468-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - NOZIONE.*

Nell'accertare la riduzione della capacita di guadagno, ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di invalidita, il giudice deve tener conto non soltanto dell'incidenza delle infermita fisiche e psichiche dell'assicurato sulla sua capacita lavorativa, ma anche e sopratutto della capacita di guadagno, la quale presuppone la capacita di lavoro, ma esprime un concetto piu ampio, giacche assume diversa entita anche in funzione di altri fattori soggettivi (sesso, eta, cognizioni ed attitudini del soggetto) nonche di fattori estrinseci ed economico sociali ambientali, che possono influire positivamente o negativamente sulla concreta possibilita che l'assicurato utilizzi in modo proficuo e continuativo le sue residue energie di lavoro. (Conf 2432'70, mass n 348680).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)