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Sez. 2, Sentenza n. 2432 del 18/11/1970 (Rv. 348680 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1970-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/348680-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

La capacita di guadagno, anche se e influenzata direttamente dalla riduzione della capacita lavorativa per causa invalidante, va riferita alle concrete possibilita del lavoratore di impiegare le sue residue energie lavorative in occupazioni confacenti alle sue attitudini, si da poter trarre un guadagno non inferiore al terzo di quello che egli poteva ricavare quando impiegava nel lavoro la propria integra validita psicò fisica. Pertanto la capacita di guadagno va determinata tenendo conto non soltanto del grado di invalidita e della sua incidenza sulla capacita generica di lavoro, ma anche di altre condizioni soggettive del lavoratore, quali l'eta, le attitudini professionali, anche dei fattori ambientali e tecnicò sociali che debbono essere valutati, qualora assumano Rilevanza in funzione delle particolari condizioni di invalidita del lavoratore, potendo anche ammettersi che una invalidita, pur di grado non elevato, possa ridurre la capacita di guadagno del lavoratore a meno di un terzo.*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)