Sez. 2, Sentenza n. 13017 del 22/01/2015 Ud. (dep. 27/03/2015) Rv. 262926 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca cosiddetta "per equivalente" - Estinzione del reato per prescrizione - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie.
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI
L'estinzione del reato preclude la confisca per equivalente delle cose che ne costituiscono il prezzo o il profitto, non potendo la stessa prescindere, per il suo carattere spiccatamente afflittivo e sanzionatorio, dall'accertamento pieno della responsabilità dell'imputato. (Fattispecie relativa alla confisca per equivalente del profitto derivante da una pluralità di truffe aggravate).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 236 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Cod. Pen. art. 332 com. 3, Cod. Pen. art. 640 bis, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)