Sez. 6, Sentenza n. 18799 del 06/12/2012 Ud. (dep. 29/04/2013) Rv. 255164 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca cosiddetta "per equivalente" - Estinzione del reato per prescrizione - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie.
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI
L'estinzione del reato preclude la confisca per equivalente delle cose che ne costituiscono il prezzo o il profitto, potendo la stessa applicarsi, al pari delle sanzioni penali, solo a seguito dell'accertamento della responsabilità dell'autore del reato. (Fattispecie riguardante una confisca disposta per i reati di corruzione e truffa).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 200 CORTE COST., Cod. Pen. art. 210, Cod. Pen. art. 236 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Cod. Pen. art. 322 ter, Cod. Pen. art. 640 quater, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 7, Costituzione art. 25, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)