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Sez. 6, Sentenza n. 31957 del 25/01/2013 Ud. (dep. 23/07/2013) Rv. 255596 - 01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca di cose costituenti prezzo del reato - Estinzione del reato per prescrizione - Legittimità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-01-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/255596-01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI

L'estinzione del reato per prescrizione non preclude la confisca delle cose che ne costituiscono il prezzo, nei casi in cui vi sia comunque stato un accertamento incidentale, equivalente a quello contenuto in una sentenza di condanna, della responsabilità dell'imputato e del nesso pertinenziale fra oggetto della confisca e reato. (Nella specie, la Corte ha considerato confiscabile il prezzo del reato in un caso in cui la prescrizione era intervenuta dopo la pronuncia di condanna di primo grado ed il giudice di appello, nel dichiararla, aveva, in motivazione, confermato la statuizione relativa alla responsabilità dell'imputato e all'illecita provenienza dei beni confiscati).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 236 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)