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Sez. 2, Sentenza n. 39756 del 05/10/2011 Ud. (dep. 04/11/2011) Rv. 251195 - 01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca di cose costituenti "prezzo" del reato - Estinzione del reato (nella specie, per prescrizione) - Legittimità - Condizioni.
Stato
decisa il 2011-10-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/251195-01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI

L'estinzione del reato non preclude la confisca delle cose che ne costituiscono il prezzo, prevista come obbligatoria dall'art. 240, comma secondo, n. 1, cod. pen. in conseguenza della condanna, poiché il riferimento a quest'ultima non evoca la categoria del giudicato formale, ma implica unicamente la necessità di un accertamento incidentale equivalente rispetto all'accertamento definitivo del reato, della responsabilità e del nesso di pertinenzialità che i beni oggetto di confisca devono presentare rispetto al reato stesso, a prescindere dalla formula con la quale il giudizio viene ad essere formalmente definito. (Fattispecie nella quale la S.C., ritenuta l'ammissibilità dei ricorsi, ha dichiarato l'estinzione dei reati contestati agli imputati per intervenuta prescrizione, confermando l'impugnata sentenza di condanna quanto alle disposte confische di beni costituenti il prezzo dei predetti reati).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 com. 2 n. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)