Sez. 2, Sentenza n. 24265 del 02/04/2003 Cc. (dep. 04/06/2003) Rv. 226275 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO | Bene mobile registrato trasferito nella proprietà del terzo in buona fede - Legittimità del sequestro - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO
Non è legittimo il sequestro preventivo di un bene mobile registrato (autovettura)che sia stato validamente trasferito nella proprietà di un terzo di buona fede (nella fattispecie la Corte ha osservato che il possesso del terzo di buona fede, il quale non sia indagato per il connesso delitto di riciclaggio, non è suscettibile di agevolare la commissione di altri reati, né di aggravare o protrarre le conseguenze dannose del reato commesso, se non sotto l'aspetto di rendere impossibile il recupero del bene da parte della vittima del reato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)