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Sez. L, Sentenza n. 3562 del 21/03/1992 (Rv. 476398 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Danni per omessa assicurazione - Rendita vitalizia | Costituzione - Presupposto - Prova scritta dell'esistenza del rapporto - Necessità - Data certa - Esclusione - Durata del rapporto e ammontare della retribuzione - Mezzi di prova - Limiti - Insussistenza.
Stato
decisa il 1992-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476398-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Danni per omessa assicurazione - Rendita vitalizia

Ai sensi dell'art. 13, commi quarto e quinto, della legge n. 1338 del 1962, nel testo risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 568 del 1989, la prova scritta dell'esistenza del rapporto di lavoro, necessaria al fine della costituzione della rendita vitalizia riversibile, non dev'essere necessariamente di data certa (art. 2704, primo comma, cod. civ.), mentre la durata del rapporto e l'ammontare della retribuzione possono essere provati con qualsiasi mezzo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704, Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)