Sez. L, Sentenza n. 2619 del 22/02/2002 (Rv. 552468 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - ARTIGIANI | Delibere delle Commissioni provinciali dell'artigianato relative all'iscrizione ai fini previdenziali negli elenchi nominativi dei soggetti titolari e coadiuvanti delle imprese artigiane - Utilizzabilità ai fini della individuazione dei rapporti di lavoro nell'ambito delle imprese stesse - Conseguenze in materia di riconoscibilità in favore di un coadiutore di una impresa artigiana del diritto alla costituzione della rendita prevista dall'art. 13 della legge n. 1338 del 1962.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - ARTIGIANI
Le delibere delle Commissioni provinciali dell'artigianato in merito all'iscrizione ai fini assicurativi negli elenchi nominativi dei soggetti titolari e coadiuvanti delle imprese artigiane - da distinguere dalle delibere relative all'iscrizione delle imprese artigiane nel relativo albo - possono essere utilizzate per l'individuazione dei rapporti di lavoro nell'ambito delle imprese stesse. Ne consegue che, ai fini del riconoscimento in favore di un coadiutore di una impresa artigiana del diritto alla costituzione della rendita vitalizia prevista per il caso di omesso versamento e intervenuta prescrizione dei contributi, le suddette delibere - ancorché non siano vincolanti per l'INPS - possono valere come prova scritta (di data comprovabile liberamente ex art. 2704, comma terzo cod. civ.) dell'esistenza del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 1338 del 1962, nel testo risultante a seguito della dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 568 del 1989.
Riferimenti normativi: Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST., Legge 29/12/1956 num. 1533 art. 2, DPR 18/03/1957 num. 266, Legge 04/07/1959 num. 463 CORTE COST., Legge 02/08/1990 num. 233 art. 4, Cod. Civ. art. 2704
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)