Sez. 5, Sentenza n. 27760 del 16/12/2005 (Rv. 587461 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Principio di legalità e del "favor rei" di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 472 del 1997 - Imposta soppressa - Violazioni relative - Assoggettabilità del contribuente a sanzioni - Esclusione - Ambito e limiti di applicabilità del principio - Fattispecie in tema di imposta sul patrimonio netto delle imprese.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE
In applicazione del principio del "favor rei" e di legalità, espresso in tema di sanzioni tributarie dall'art. 3 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 - il quale statuisce che "salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile" -, il contribuente non può essere sottoposto a sanzione in relazione a qualunque fatto attinente ad un'imposta non più esistente (quale, nella specie, l'imposta sul patrimonio netto delle imprese, soppressa dall'art. 36 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446), tanto se si tratti di evasione della stessa, quanto se si tratti di omessa o infedele dichiarazione - fatto strettamente connesso con il tributo, essendo la dichiarazione finalizzata al pagamento dell'imposta soppressa -, con l'unica eccezione che il rapporto sia ormai definito.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 36 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 3, Decreto Legge 30/09/1992 num. 394 art. 1 CORTE COST., Legge 26/11/1992 num. 461 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)