Sez. 5, Sentenza n. 2739 del 05/02/2009 (Rv. 606703 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE | Contenzioso tributario - Cassazione con rinvio al giudice di appello - Giudizio di rinvio - Produzione di nuovi documenti - Ammissibilità - Condizioni - Impossibilità di produrli in precedenza per causa di forza maggiore - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE
Nel giudizio di appello tributario, riassunto a seguito di rinvio dalla Corte di cassazione, è inammissibile la produzione di nuovi documenti, fatta eccezione per quelli che non fosse stato possibile produrre in precedenza per causa di forza maggiore.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 58 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)