Sez. 1 - , Sentenza n. 746 del 19/10/2017 Ud. (dep. 09/01/2019) Rv. 274761 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA | Condizioni soggettive rilevanti ai fini dell'applicazione - Settantesimo anno di età - Criteri di riferimento - Momento di commissione del reato.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA
Ai fini dell'applicazione della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 163, comma terzo, cod. pen., è necessario che la pena detentiva inflitta non superi i due anni e sei mesi e che l'autore del reato abbia compiuto i settanta anni di età al momento della commissione del fatto, e non al momento della celebrazione del processo. (In motivazione, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 163, comma 3, cit. sollevata sotto il profilo di un'irragionevole disparità di trattamento tra l'imputato settantenne e quello ultradiciottenne ma infraventunenne per la mancata considerazione, quanto al primo, degli effetti progressivi della senescenza conseguenti al raggiungimento dei settant'anni in corso di giudizio, rilevando come la scelta di ancorare la concessione del beneficio all'età del reo rientri nella sfera di discrezionalità del legislatore).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)