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Sez. 2, Sentenza n. 10295 del 16/06/2000 Ud. (dep. 28/09/2000) Rv. 217414 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA | Condizioni soggettive rilevanti ai fini dell'applicazione - Settantesimo anno di età compiuto al momento della applicazione della pena - Rilevanza ai fini della concessione del beneficio - Sussistenza - Esclusione - Riferimento al momento della commissione del reato - Necessità.
Stato
decisa il 2000-06-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217414-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA

L'applicazione della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 163, comma 3, cod. pen., richiede che la pena inflitta non superi i due anni e sei mesi e che l'autore del reato abbia compiuto gli anni settanta al momento della commissione del fatto criminoso e non già al momento della celebrazione del processo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)