Sez. 2, Sentenza n. 10295 del 16/06/2000 Ud. (dep. 28/09/2000) Rv. 217414 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA | Condizioni soggettive rilevanti ai fini dell'applicazione - Settantesimo anno di età compiuto al momento della applicazione della pena - Rilevanza ai fini della concessione del beneficio - Sussistenza - Esclusione - Riferimento al momento della commissione del reato - Necessità.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA
L'applicazione della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 163, comma 3, cod. pen., richiede che la pena inflitta non superi i due anni e sei mesi e che l'autore del reato abbia compiuto gli anni settanta al momento della commissione del fatto criminoso e non già al momento della celebrazione del processo.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)