diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 11230 del 30/01/2009 Cc. (dep. 13/03/2009) Rv. 243599 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA | Condizioni soggettive rilevanti ai fini dell'applicazione - Settantesimo anno di età - Criteri di riferimento - Momento di commissione del reato - Necessità.
Stato
decisa il 2009-01-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/243599-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA

Ai fini dell'applicazione della sospensione condizionale della pena è necessario, ex art. 163, comma terzo, cod. pen., che la pena inflitta non superi i due anni e sei mesi e che l'autore del reato abbia compiuto gli anni settanta al momento della commissione del fatto, e non già al momento della celebrazione del processo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)