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Sez. 6, Sentenza n. 14755 del 13/02/2013 Ud. (dep. 28/03/2013) Rv. 256143 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA | Condizioni soggettive rilevanti ai fini dell'applicazione - Settantesimo anno di età - Criteri di riferimento - Momento di commissione del reato - Necessità.
Stato
decisa il 2013-02-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256143-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA

Ai fini dell'applicazione della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 163, comma terzo, cod. proc. pen., è necessario che la pena inflitta non superi i due anni e sei mesi, e che l'autore del reato abbia compiuto gli anni settanta al momento della commissione del fatto, e non a quello della celebrazione del processo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)