Sez. L, Sentenza n. 11908 del 06/08/2003 (Rv. 565728 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Condizioni - Necessità del consenso dei lavoratori "ceduti" - Esclusione - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE
Anche dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 18 del 2001, l'art. 2112 cod. civ. (già modificato con la legge n. 428 del 1990), relativo alla successione dell'imprenditore cessionario all'imprenditore cedente nel rapporto di lavoro, non prevede che il lavoratore ceduto presti il consenso al trasferimento del suo rapporto di lavoro, con conseguente inapplicabilità dell'art. 1406 cod. civ., la cui disciplina sarebbe incompatibile con le esigenze dei processi di ristrutturazione aziendale, di riconversione industriale e di delocalizzazione delle imprese, alle quali è finalizzata la normativa dettata dall'art. 2112 cit., anche dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 18 del 2001.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1406, Cod. Civ. art. 2112, Legge 29/12/1990 num. 428 art. 47, Decreto Legisl. 02/02/2001 num. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)