Sez. L, Sentenza n. 14670 del 30/07/2004 (Rv. 575168 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Continuazione del rapporto di lavoro con il cessionario - Condizioni - Consenso del lavoratore - Necessità - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE
L'art. 2112 cod. civ., relativo alla successione dell'imprenditore cessionario all'imprenditore cedente nel rapporto di lavoro, non prevede che il lavoratore ceduto debba prestare il proprio consenso per il trasferimento del suo rapporto di lavoro, con conseguente inapplicabilità dell'art. 1406 cod. civ., dovendosi ritenere, sotto questo profilo, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2112 cit., in quanto esso da un lato tutela il diritto del lavoratore all'esercizio della propria professionalità, nonostante le vicende traslative che possano involgere beni in cui la stessa è connessa, e dall'altro è coerente con le esigenze di ristrutturazione aziendale, rispetto alle quali gli adempimenti normalmente richiesti dall'art. 1406 cod. civ. in caso di cessione del contratto e la necessità del consenso del contraente ceduto concretizzano una serie di disposizioni che, per la loro rigidità, sarebbero incompatibili con le esigenze dei processi di ristrutturazione aziendale, di riconversione industriale e di delocalizzazione delle imprese, ai quali è finalizzata la normativa contenuta nell'art. 2112 cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1406, Cod. Civ. art. 2112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)