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Sez. 1, Sentenza n. 5597 del 14/10/1988 (Rv. 460155 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - RIGETTO DELL'ISTANZA DI FALLIMENTO - RECLAMI - PROVVEDIMENTO DELLA CORTE DI APPELLO DI ACCOGLIMENTO DEL RECLAMO PROPOSTO DAL CREDITORE - ISTANTE - REMISSIONE DEGLI ATTI AL TRIBUNALE PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - EFFETTI MERAMENTE PROCESSUALI - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460155-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - RIGETTO DELL'ISTANZA DI FALLIMENTO - RECLAMI - PROVVEDIMENTO DELLA CORTE DI APPELLO DI ACCOGLIMENTO DEL RECLAMO PROPOSTO DAL CREDITORE - ISTANTE - REMISSIONE DEGLI ATTI AL TRIBUNALE PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - EFFETTI MERAMENTE PROCESSUALI - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*

Il provvedimento emesso dalla Corte d'appello che, in accoglimento del reclamo proposto, ai sensi dell'art. 22 legge fallimentare, dal creditore istante, avverso il decreto del tribunale di reiezione del ricorso per la dichiarazione di fallimento, per Mancanza dei presupposti in ordine alla dichiarazione di fallimento (avvenuta cessazione dell'attività commerciale), abbia rimesso gli Atti al tribunale per la dichiarazione di fallimento, non è suscettibile di ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 cost., trattandosi di provvedimento avente solo effetti processuali, che non esula dall'ambito della volontaria giurisdizione ed è destinato a lasciare del tutto impregiudicati i diritti delle parti sul piano sostanziale, non essendo idoneo a determinare il giudicato. (Conf 4969/1987, mass n 453592; (Conf 5476/1986, mass n 448002; (Conf 1984/1985, mass n 439896).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 22 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)