Sez. 1, Sentenza n. 1984 del 14/03/1985 (Rv. 439896 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - DECRETO DI CHIUSURA - IN GENERE - PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE - ORDINE DI DEPOSITARE SOMME DI DENARO A GARANZIA DI FUTURI CREDITI D'IMPOSTA - INESISTENZA GIURIDICA - IMPUGNABILITÀ CON RICORSO EX ART. 111 COST. - ESCLUSIONE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - DECRETO DI CHIUSURA - IN GENERE - PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE - ORDINE DI DEPOSITARE SOMME DI DENARO A GARANZIA DI FUTURI CREDITI D'IMPOSTA - INESISTENZA GIURIDICA - IMPUGNABILITÀ CON RICORSO EX ART. 111 COST. - ESCLUSIONE.*
Il provvedimento con il quale il tribunale fallimentare dispone, all'atto della chiusura del fallimento (nella specie: per avvenuto totale pagamento dei debiti) il deposito di somme di danaro a garanzia di futuri crediti di imposta, va considerato giuridicamente inesistente per assoluta carenza di potere, comportando la chiusura del fallimento la decadenza degli organi fallimentari e la cessazione degli effetti della procedura sul patrimonio del debitore tornato in bonis, che, pertanto, non può essere assoggettato a vincoli a favore di creditori non insinuati. L'anzidetto provvedimento, in quanto estraneo alla tipologia degli Atti processuali ed insuscettibile di passare in giudicato, sfugge alla regola della conversione dei motivi di nullità in motivi di gravame, e così non è impugnabile con ricorso ex art. 111 cost., potendo l'inesistenza giuridica esser fatta valere senza limiti di tempo sia in via di Azione di accertamento, sia in via di eccezione nel corso delle procedure all'uopo previsto dall'ordinamento (d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e successive modificazioni). (V 2270/84, mass n 434321; (V 2259/84, mass n 434295; (V 2258/84, mass n 434294; (V 3078/79, mass n 399435).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Legge Falliment. art. 118, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 118, Legge Falliment. art. 119 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 119 CORTE COST., Legge Falliment. art. 120, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 120
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)