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Sez. L, Sentenza n. 4969 del 06/06/1987 (Rv. 453592 - 01)

TRASPORTI PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITÀ DI BUONUSCITA - DETERMINAZIONE - CRITERI - DIPENDENTI SENZA DIRITTO A PENSIONE E DIPENDENTI CON DIRITTO A PENSIONE - SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 124 DEL 1975 - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1987-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453592-01

TRASPORTI PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITÀ DI BUONUSCITA - DETERMINAZIONE - CRITERI - DIPENDENTI SENZA DIRITTO A PENSIONE E DIPENDENTI CON DIRITTO A PENSIONE - SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 124 DEL 1975 - EFFETTI.*

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 124 del 28 maggio 1975 (secondo la quale, in tema d'indennità di buonuscita dei dipendenti delle aziende autoferrotranviarie senza diritto a pensione, l'espressione "stipendio paga ultimi raggiunti", di cui all'art. 26, quinto comma, dell'allegato al R.d. 8 gennaio 1931, n. 148, va interpretata secondo gli stessi criteri fissati per l'indennità di anzianità dagli artt. 2120 e 2121 cod. civ., e quindi comprendendovi ogni elemento di natura retributiva, come le mensilità aggiuntive), analoghi principi debbono ritenersi operanti con riguardo all'indennità di buonuscita prevista dalla contrattazione collettiva (art. 3 dell'accordo nazionale 21 maggio 1981) in favore del personale con diritto a pensione, essendo l'autonomia collettiva legittimamente esercitata sul punto solo in quanto rispetti il citato criterio inderogabile della omnicomprensività dell'ultima retribuzione quale base per il computo dell'indennità stessa. (Conf 1829/84, mass n 439896).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 14, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 26 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 27 CORTE COST., Contr. Coll. 21/05/1981 num. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)