diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3815 del 30/03/1993 (Rv. 481614 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Competenza per territorio | Determinazione - Criteri - Sede principale dell'impresa - Nozione - Trasferimento della sede legale - Rilevanza - Limiti.
Stato
decisa il 1993-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481614-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Competenza per territorio

La competenza a dichiarare il fallimento spetta al Tribunale del luogo ove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa (art. 9 R.D. 16 marzo 1942 n. 267), tale luogo identificandosi con quello nel quale egli svolge la sua attività direttiva e amministrativa e che normalmente coincide con quello risultante dalla iscrizione nel registro delle imprese; agli effetti di cui sopra è poi irrilevante il trasferimento della sede legale della società quando ad esso non corrisponda un effettivo trasferimento, ovvero quando il trasferimento interviene nella imminenza della dichiarazione di fallimento, o quando al compimento degli atti formali di trasferimento non si accompagni l'esercizio di un'attività di impresa nella nuova sede.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 43, Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)