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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18482 del 08/09/2011 (Rv. 618978 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Espulsione per pericolosità sociale - Opposizione - Condizioni - Appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate dalla legge - Accertamento - Criteri - Fattispecie in tema di maltrattamenti in famiglia.
Stato
decisa il 2011-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618978-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

In caso di ricorso avverso il provvedimento di espulsione disposto ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera c), del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, il controllo giurisdizionale deve avere ad oggetto il riscontro dell'esistenza dei presupposti di appartenenza dello straniero ad una delle categorie di pericolosità sociale, indicate nell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, così come sostituito dall'art. 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327. Tale riscontro va compiuto sulla base degli stessi criteri applicati per le misure di prevenzione, ovvero tenendo presente: a) il carattere oggettivo degli elementi, che giustificano sospetti e presunzioni; b) l'attualità della pericolosità; c) la necessità di un esame globale della personalità del soggetto, attraverso una verifica "ab estrinseco" effettuata in base alla completezza, logicità e non contraddittorietà delle valutazioni operate dall'Amministrazione. Ne consegue che la commissione di atti di violenza familiare, qualificabili come maltrattamenti in famiglia, non possa essere automaticamente ricondotta ad ipotesi di pericolosità sociale conclamata, qualora non si enuclei, dall'imputazione e dai suoi esiti processuali, un quadro di elementi che siano eloquenti circa la predetta pericolosità, desumibili da valutazioni tratte dalla concretezza degli episodi e dalla personalità complessiva dello straniero.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 1 CORTE COST., Legge 03/08/1988 num. 327 art. 2, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 lett. C CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)