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Sez. 1, Sentenza n. 8199 del 29/08/1997 (Rv. 507296 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI | Versamento degli acconti di imposta - Versamenti in eccedenza - Rimborso - Termine di decadenza - Decorrenza - Dalla presentazione della dichiarazione annuale.
Stato
decisa il 1997-08-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507296-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI

L'acconto di imposta prescinde, al momento del suo versamento, dall'obbligazione tributaria riguardante l'esercizio in corso, dovendo il versamento essere comunque effettuato, anche se al termine dell'esercizio non risultasse dovuta alcuna imposta. Infatti, solo al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi l'acconto, determinato con riferimento al precedente esercizio, diviene parte dell'imposta relativa al periodo in corso, sicché necessariamente da tale momento, in cui si concretizza il tributo effettivamente dovuto, inizia a decorrere il termine di decadenza per la richiesta di rimborso.

Riferimenti normativi: Legge 23/03/1987 num. 1987 art. 1, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)