Sez. L, Sentenza n. 3120 del 11/05/1981 (Rv. 413685 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - DISTINZIONE - INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI GENERALI - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - VALUTAZIONE DELLE CIRCOSTANZE IDONEE A FAR RIENTRARE LE PRESTAZIONI NELL'UNO O NELL'ALTRO TIPO DI RAPPORTO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ATTIVITA SVOLTA DA UN MEDICO PRESSO UNA CASA DI CURA.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - DISTINZIONE - INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI GENERALI - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - VALUTAZIONE DELLE CIRCOSTANZE IDONEE A FAR RIENTRARE LE PRESTAZIONI NELL'UNO O NELL'ALTRO TIPO DI RAPPORTO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ATTIVITA SVOLTA DA UN MEDICO PRESSO UNA CASA DI CURA.*
Ai fini della distinzione fra rapporto di lavoro autonomo e rapporto di lavoro subordinato, e censurabile in Sede di legittimita la sola individuazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce apprezzamenti di fatto insindacabile, se immune da errori giuridici ed adeguatamente e logicamente motivata, la valutazione del giudice del merito in ordine alla circostanze di fatto che, in concreto, fanno rientrare la prestazione nell'uno e nell'altro tipo di rapporto. (nella specie, la suprema Corte ha ritenuto insindacabile la decisione del giudice del merito che negava essere lavoro subordinato l'attivita svolta da un medico presso una casa di cura, senza alcuna direttiva o ingerenza da parte di questa e senza Obbligo di retribuzione della medesima, che si limitava a porre a disposizione del primo le sue attrezzature ed a raccogliere i proventi delle visite effettuate per poi versarli al professionista, previa ritenuta di una percentuale a titolo di rimborso spese). (Conf 1978/80, mass n 405610; (Conf 3802/79, mass n 400252).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2238, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)