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Sez. 1, Sentenza n. 4001 del 09/01/2014 Cc. (dep. 29/01/2014) Rv. 258048 - 01

IMPUGNAZIONI - CASI E MEZZI (TASSATIVITÀ) | Misure di prevenzione - Impugnazione proposta mediante utilizzazione di un mezzo diverso da quello prescritto - Conversione "ope legis" - Ammissibilità - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-01-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258048-01

IMPUGNAZIONI - CASI E MEZZI (TASSATIVITÀ)

Il principio generale posto dall'art. 568, comma quinto cod. proc. pen., che prevede la conversione "ope legis" dell'impugnazione proposta mediante un mezzo diverso da quello prescritto e la trasmissione di ufficio degli atti al giudice competente, si applica anche nel procedimento di prevenzione, per effetto del combinato disposto dell'art. 4, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, che fa richiamo alla disciplina relativa alle impugnazioni avverso l'applicazione delle misure di sicurezza, e dell'art. 680, comma terzo, cod. proc. pen., che, per queste ultime, rimanda alle "disposizioni generali sulle impugnazioni". (Fattispecie in cui la Corte ha riqualificato come appello il ricorso per cassazione proposto contro un provvedimento del tribunale di rigetto di istanza afferente l'esecuzione di una misura di prevenzione personale).

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 680 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)