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Sez. 1, Sentenza n. 15070 del 28/03/2006 Cc. (dep. 02/05/2006) Rv. 233945 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONFISCA | Provvedimento di confisca nell'ambito delle misure di prevenzione - Applicabilità della disciplina dell'esecuzione - Opponibilità ex art. 677, comma quarto cod. proc. pen. - Sussistenza - Conversione dell'atto di impugnazione - Possibilità anche in sede di ricorso per cassazione.
Stato
decisa il 2006-03-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233945-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONFISCA

Avverso i provvedimenti del giudice dell'esecuzione in materia di confisca disposta nell'ambito delle misure di prevenzione, ai terzi non intervenuti in tale procedimento è data solo la facoltà di proporre opposizione innanzi al medesimo giudice che ha emesso il provvedimento, ai sensi degli artt. 676, comma primo e 677, comma quarto cod. proc. pen., anche se la decisione sia stata assunta in contraddittorio; di conseguenza l'atto di impugnazione va riqualificato, anche in sede di giudizio di cassazione, come atto di opposizione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 677 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)