diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 12564 del 20/02/2015 Cc. (dep. 25/03/2015) Rv. 262872 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI | Incompetenza dichiarata del giudice di appello adito avverso provvedimento di applicazione di misura di prevenzione patrimoniale - Disciplina applicabile - Disciplina prevista dall'art. 24 cod. proc. pen. - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-02-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262872-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI

Il giudice dell'appello avverso un provvedimento di confisca di prevenzione, il quale si riconosca incompetente, deve, a norma dell'art. 24 cod. proc. pen., annullare il decreto impugnato e ordinare la trasmissione degli atti al giudice di primo grado competente, in quanto, nei procedimenti di prevenzione patrimoniale, si applica la disciplina relativa alle impugnazioni delle misure di sicurezza prevista dall'art. 680 cod. proc. pen. che, a sua volta, rinvia alle disposizioni generali in materia di impugnazioni.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 bis CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 3 ter CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 10, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 18 com. 1, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 23, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 27, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 24 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 680

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)