Sez. 2, Sentenza n. 266 del 04/02/1971 (Rv. 349729 - 01)
SERVITU DI USO PUBBLICO - IN GENERE - STRADE - NATURA GIURIDICA - FINALITA DI PUBBLICO INTERESSE - SERVITU DI PASSAGGIO - TUTELA GIUDIZIARIA - LEGITTIMAZIONE DEI SINGOLI CITTADINI - LEGITTIMAZIONE DEL COMUNE - FONDO SERVENTE EX COLLATIONE PRIVATORUM AGRORUM - IRRILEVANZA.*
SERVITU DI USO PUBBLICO - IN GENERE - STRADE - NATURA GIURIDICA - FINALITA DI PUBBLICO INTERESSE - SERVITU DI PASSAGGIO - TUTELA GIUDIZIARIA - LEGITTIMAZIONE DEI SINGOLI CITTADINI - LEGITTIMAZIONE DEL COMUNE - FONDO SERVENTE EX COLLATIONE PRIVATORUM AGRORUM - IRRILEVANZA.*
Nelle servitu di uso pubblico, al peso gravante sul fondo servente, corrisponde, dal lato attivo, il conseguimento di fini di pubblico interesse (art 825 cod civ) da parte di una comunita di persone, considerate uti cives, ed il cui tratto peculiare e dato dalla genericita di un uso indiscriminato da parte dei singoli e dalla oggettiva idoneita del bene privato al soddisfacimento di un'esigenza comune ad una collettivita indeterminata di cittadini. Nella suddetta ipotesi, se ciascuno degli utenti della strada soggetta a servitu di uso pubblico e legittimato a far valere in giudizio il relativo diritto in qualita di cittadino ed uti singulus, identica legittimazione compete, e in via primaria, al titolare della servitu e cioe al comune che rappresenta la generalita dei cittadinì ne rileva che fondo servente sia per avventura una comunione incidentale costituita ex collatione privatorum agrorum, dato che alla posizione individuale e privatistica dei proprietari frontisti compartecipi di detta comunione si e sovrapposto l'interesse generale della collettivita degli utenti, con funzione assorbente rispetto alla prima per la convergenza degli interessi. (V 1548'69, mass n 340415' 2420'67, mass n 329702' 345'67, mass n 326215).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 825
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)