Sez. L, Sentenza n. 2572 del 07/03/1998 (Rv. 513477 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - RISCHIO SPECIFICO - RISCHIO ELETTIVO | Indennizzabilità dell'infortunio - Nesso di occasionalità fra il lavoro e il sinistro - Presupposti - Evento lesivo riconducibile a situazioni derivanti da scelte volontarie puramente arbitrarie del lavoratore e a rischi diversi da quelli inerenti alle normali attività - Indennizzabilità - Esclusione - Infortunio subito dal lavoratore alla guida del proprio veicolo durante la pausa pranzo nel tragitto fra l'azienda, non dotata di mensa, e un negozio di generi alimentari - Presenza nelle immediate vicinanze dell'azienda di altri negozi consimili raggiungibili a piedi - Indennizzabilità - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - RISCHIO SPECIFICO - RISCHIO ELETTIVO
Il nesso di occasionalità fra il lavoro e il sinistro che ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 condiziona l'indennizzabilità dell'infortunio subito dal lavoratore, ricorre quando l'evento lesivo non sia ricollegabile a cosiddetto rischio elettivo e cioè a quella particolare situazione nella quale il lavoratore sia venuto a trovarsi per scelta volontaria puramente arbitraria e diretta soddisfare impulsi personali che lo inducono ad affrontare rischi diversi da quelli inerenti alle normali attività. Non è pertanto configurabile nesso di occasionalità ai fini suddetti in ipotesi di infortunio subito dal lavoratore, addetto ad azienda priva di mensa, che alla guida del proprio mezzo privato si rechi durante la pausa pranzo ad approvvigionarsi di generi alimentari presso un esercizio commerciale non raggiungibile a piedi, quando egli possa senza necessità di far uso di mezzi di trasporto egualmente acquistare il necessario per il pasto presso analoghi esercizi siti nelle immediate vicinanze della sede aziendale.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)