Sez. L, Sentenza n. 9559 del 26/04/2006 (Rv. 590052 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - IN GENERE | Art. 149 disp. att. cod. proc. civ. - Interpretazione estensiva anche a favore dell'istituto assicuratore - Sussistenza - Fondamento - Giudizio proposto per conseguire l'assegno ordinario di invalidità - Miglioramento posteriore alla domanda - Conseguenze
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - IN GENERE
L'art. 149 cod. proc. civ., espressione del principio di economia di giudizio, deve essere interpretato estensivamente anche a favore dell'Istituto assicuratore, alla stregua dell'art. 3 della Costituzione ed al criterio di razionalità. Conseguentemente, ove nel giudizio risulti che l'assicurato non presenta il grado di invalidità necessario per conseguire l'assegno ordinario di invalidità, a seguito di un miglioramento intervenuto in un momento successivo rispetto a quello della presentazione della domanda e che, anteriormente, egli presentava il richiesto grado di invalidità sulla base di una malattia con caratteri definibili, con un giudizio di prevedibilità "ex post", come permanenti, per l'incertezza in ordine alla durata e alla possibilità di guarigione, il diritto in questione va riconosciuto per il periodo di riduzione dell'effettiva ridotta capacità di lavoro oltre il limite di legge.
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)