Sez. L, Sentenza n. 444 del 14/01/2003 (Rv. 559678 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NULLITÀ DELLA SENTENZA - INESISTENZA | Citazione - Mandato alle liti (procura) - Nullità per incertezza circa l'autore del negozio - Questione - Rilevabilità d'ufficio anche in Cassazione - Condizioni - Limiti.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NULLITÀ DELLA SENTENZA - INESISTENZA
La nullità della procura per incertezza circa il soggetto che l'ha conferita è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e quindi anche nel giudizio di legittimità (con la conseguenza che può essere denunciata per la prima volta con il ricorso per cassazione), ma, in questo caso, solo ove la relativa prova risulti dagli atti e dai documenti ritualmente acquisiti nel giudizio di merito - che a tali fini la Corte di Cassazione può esaminare con poteri di cognizione piena, per essere denunciato un "error in procedendo" -, e che sulla questione non si sia formato il giudicato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)