Sez. 3, Sentenza n. 7186 del 16/05/2002 (Rv. 554498 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Mancanza o falsità della sottoscrizione della parte - Conseguenze - Inesistenza della citazione - Esclusione - Carenza di un presupposto processuale, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, e nullità della sentenza - Rimedi - Impugnazione ai sensi dell'art. 161 cod. proc. civ. - Actio ed exceptio nullitatis della sentenza - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE
La procura al difensore, mancante della sottoscrizione della parte - ovvero con sottoscrizione falsa - determina l'inesistenza di tale atto, non dell'atto di citazione, di cui non costituisce requisito essenziale, e pertanto questo è idoneo ad introdurre il processo e ad attivare il potere - dovere del giudice di decidere, con la conseguenza che l'atto conclusivo del processo, ossia la sentenza, è nulla per carenza di un presupposto processuale per la valida costituzione del processo, ma non inesistente ed è perciò suscettibile di passaggio in giudicato in caso di mancata tempestiva impugnazione, non essendo esperibili i rimedi dell'"actio e dell'exceptio nullitatis", consentiti nel diverso caso di inesistenza della sentenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)