Sez. 3, Sentenza n. 8993 del 27/08/1999 (Rv. 529466 - 01)
PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI | Procedimento disciplinare - Sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 cod.proc.pen. - Efficacia vincolante della pronuncia nel successivo procedimento disciplinare a carico del professionista in ordine ai medesimi fatti - Esclusione - Accertamento, in sede disciplinare, dei fatti addebitati in assoluta autonomia - Necessità - Sussistenza.
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La disposizione di cui all'art.445, primo comma, cod.proc.pen., secondo la quale la sentenza di patteggiamento non ha efficacia nei giudizi civili ed amministrativi, si applica anche con riferimento al procedimento disciplinare, pur quando esso non abbia natura giurisdizionale (come nel caso di specie, con riferimento alla fase innanzi al Consiglio provinciale dell'Ordine degli architetti ed ingegneri, che ha natura amministrativa). Ne consegue che, nel giudizio disciplinare, l'accertamento dei fatti addebitati al professionista, allo scopo di valutarne la rilevanza in sede disciplinare avviene in modo del tutto autonomo rispetto alla sentenza di patteggiamento emessa nei confronti dello stesso in relazione ai medesimi fatti. Tale accertamento può, bensì, avvalersi degli elementi che risultano dal contenuto della predetta sentenza, ma esige che non si tragga da essa la esclusiva prova della sussistenza dei fatti costituenti illecito disciplinare, richiedendo l'affermazione di responsabilità disciplinare che, in esito a cognizione piena, l'accertamento a contenuto negativo del giudice penale (assenza degli estremi per il proscioglimento) si trasformi in un accertamento positivo sulla sussistenza dei fatti, con conseguente necessità dell'esame, quanto meno, della posizione che l'incolpato ha assunto sul punto sia in sede penale, che nel corso del procedimento disciplinare.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 444, Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)