Sez. 3, Sentenza n. 144 del 13/01/1987 (Rv. 449921 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - IN GENERE - ACQUIRENTE DELL'IMMOBILE LOCATO - RILEVANZA DELLA SOPRAVVENIENZA DELLA NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - IN GENERE - ACQUIRENTE DELL'IMMOBILE LOCATO - RILEVANZA DELLA SOPRAVVENIENZA DELLA NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
La sopravvenienza della necessità, idonea a legittimare la cessazione della proroga legale del contratto di locazione, è richiesta soltanto allorché a proporre la relativa domanda sia l'originario locatore e non pure nei riguardi dell'acquirente dell'immobile locato che è tenuto solamente al rispetto di un termine dilatorio, stabilito dalla legge, prima di iniziare tale Azione. (Conf 2971/83, mass n 427881; (Conf 4159/82, mass n 422131).*
Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)