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Sez. 3, Sentenza n. 4159 del 15/07/1982 (Rv. 422131 - 01)

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - PER NECESSITÀ - ACQUIRENTE DELL'IMMOBILE LOCATO - ESERCIZIO DEL RECESSO - CONDIZIONI - TERMINE BIENNALE DILATORIO - OSSERVANZA - OBBLIGO - SOPRAVVENIENZA DELLA NECESSITÀ - RILEVANZA - ESCLUSIONE - PREESISTENZA - TUTELABILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422131-01

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - PER NECESSITÀ - ACQUIRENTE DELL'IMMOBILE LOCATO - ESERCIZIO DEL RECESSO - CONDIZIONI - TERMINE BIENNALE DILATORIO - OSSERVANZA - OBBLIGO - SOPRAVVENIENZA DELLA NECESSITÀ - RILEVANZA - ESCLUSIONE - PREESISTENZA - TUTELABILITÀ.*

In tema di recesso dal contratto di locazione per necessità del locatore - previsto dall'art. 59 n. 1 della legge 27 luglio 1978 n. 392 - il requisito della sopravvenienza è invocabile soltanto nella ipotesi in cui la necessità sia fatta valere da chi ha stipulato il contratto e non in quella in cui agisca l'acquirente dell'immobile già locato, per la quale l'unica condizione imposta dalla legge (art. 61, comma primo, della legge n. 392 del 1978) è il decorso del termine biennale dall'acquisto stesso per l'Esercizio del recesso. (V 6497/81, mass n 417341).*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 com. 1 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 61 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)