Sez. 3, Sentenza n. 2971 del 29/04/1983 (Rv. 427881 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO - RECESSO DEL LOCATORE - ACQUIRENTE DELL'IMMOBILE LOCATO - NECESSITÀ - PREESISTENZA - IRRILEVANZA - TERMINE DILATORIO DALL'ACQUISTO - OBBLIGO DI OSSERVANZA.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO - RECESSO DEL LOCATORE - ACQUIRENTE DELL'IMMOBILE LOCATO - NECESSITÀ - PREESISTENZA - IRRILEVANZA - TERMINE DILATORIO DALL'ACQUISTO - OBBLIGO DI OSSERVANZA.*
Il recesso per necessità da parte di chi abbia acquistato l'immobile locato, secondo la previsione dell'art. 61 della legge 27 luglio 1978 n. 392, non postula la sopravvenienza della necessità dopo la Costituzione del rapporto locativo, restando le ragioni del conduttore tutelate dalla fissazione del termine di almeno due anni dall'acquisto per l'Esercizio del recesso medesimo. (Conf 4159/82, mass n 422131).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 61 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)