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Sez. 2, Sentenza n. 30113 del 01/07/2005 Cc. (dep. 08/08/2005) Rv. 231662 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - documentazione dell'attività | Dichiarazioni spontanee annotate ma non verbalizzate dalla polizia giudiziaria - Utilizzabilità ai fini dell'autorizzazione all'intercettazione di comunicazioni in procedimenti di criminalità organizzata - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-07-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231662-01

INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - documentazione dell'attività

Le dichiarazioni spontanee, tanto se rese dall'indagato a norma dell'art. 350, comma settimo, cod. proc. pen., quanto se rese, come nella specie, dalle persone offese in altri procedimenti, le quali siano state raccolte dalla polizia giudiziaria senza essere documentate a verbale nelle forme di cui all'art. 357, commi secondo e terzo, cod. proc. pen., ma solo annotate sommariamente in forma libera, possono essere utilizzate "erga alios" quali indizi nella fase delle indagini preliminari ai fini dell'autorizzazione all'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche nell'ambito di procedimenti per delitti di criminalità organizzata, non ricorrendo alcuna ipotesi di inutilizzabilità generale di cui all'art. 191 cod. proc. pen., ovvero di inutilizzabilità specifica.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 350 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 357 CORTE COST., Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 13 CORTE COST., Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)